ultimo aggiornamento: 02 luglio 2022

PRIMA DI TUTTO: SICUREZZA STRADALE

Inficia la sicurezza stradale sostituire le ruote e gli pneumatici con modelli diversi da quelli riportati dalla Carta di Circolazione senza il nullaosta da parte della casa costruttrice.

Le ruote e gli pneumatici fanno parte integrante della sicurezza stradale e non devono esistere dubbi sulle prescrizioni tecniche da rispettare allorquando si sostituiscono per usura e/o per avere migliori prestazioni.

Il sistema ruota è caratterizzato da un campo di impiego e progettato in modo che non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo, salvo che il costruttore dello stesso rilasci specifico nullaosta con il quale autorizza le modifiche richieste dal proprietario del veicolo.

Purtroppo, abbiamo letto l’articolo Sostituzione ruote: non si passa più per la Motorizzazione, il decreto e il commento di CNA – Pneusnews.it del 28 giugno 2022 (articolo riprodotto a seguire) che parla di svincolo dall’obbligo di passare per il collaudo in Motorizzazione Civile.

Nell’articolo parlano di prodotti “omologati”, ma questo di per sé non vuol dire nulla, perché è ovvio che tutti i cerchioni e gli pneumatici in vendita sono omologati. Ciò che invece è da tenere in considerazione è il fatto che hanno caratteristiche diverse tra loro. Infatti, il costruttore del veicolo le deve indicare e sono trascritte sulla Carta di Circolazione di ogni veicolo.

Sicuramente il DECRETO 19 maggio 2022 Aggiornamento dell’allegato A, parte 1, del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione. (22A03707) suscita perplessità, poiché pare lascerebbe ai gommisti le pratiche per l’aggiornamento della Carta di Circolazione qualora siano montati ruote e/o penumatici diversi da quelli riportati dalla Carta di Circolazione, evitando il controllo da parte della motorizzazione.

Essendo evidente che, montare ruote e pneumatici diversi da quelli prescritti nella Carta di Circolazione può compromettere la sicurezza dinamica del veicolo, per garantire la sicurezza stradale dovranno avere il nullaosta da parte della casa costruttrice.

Inoltre, occorre ricordare che, in caso di incidente con responsabilità, la cui causa possa essere fatta risalire all’utilizzo di ruote e/o pneumatici non previsti dalla Carta di Circolazione e privi del nullaosta da parte della casa costruttrice, la compagnia assicurativa si riserverebbe il diritto di rivalsa, per quanto liquidato ai terzi danneggiati, nei confronti dell’assicurato e/o il gommista se autorizzato per legge a dette modifiche e certificazione sulla Carta di Circolazione.

Allo scopo di prevenire incidenti stradali, contenziosi onerosi ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione, oltre al blocco della macchina della Giustizia, dopo le informazioni di base, qui di seguito riproponiamo le domande che abbiamo formulato a governo, parlamentari, tecnici, gommisti, organi d’informazione, confidando in tempestive risposte.

  1. L’installazione di ruote e/o pneumatici di tipo diverso da quanto scritto nella Carta di Circolazione è subordinata al rilascio del nullaosta da parte della casa costruttrice?
  2. Nel caso d’installazione di ruote e/o pneumatici diversi da quanto scritto nella Carta di Circolazione, il conseguente aggiornamento della stessa è dovere del gommista che esegue dette lavorazioni?
  3. I periti delle assicurazioni controllano sempre la corrispondenza delle ruote e degli pneumatici a quanto scritto nella Carta di Circolazione dal costruttore, segnalando all’assicurazione se c’è stata una sostituzione da parte del gommista nonché verificando se detta sostituzione ha compromesso la sicurezza dinamica del veicolo. Pertanto, qualora risultasse compromessa, chi è chiamato a partecipare al risarcimento dei danni: il gommista che certifica e/o il proprietario del veicolo?

Interesse di tutti intervenire. Inviarci aggiornamenti e risposte a info@incamper.org.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it

L’ARTICOLO

Sostituzione ruote: non si passa più per la Motorizzazione, il decreto e il commento di CNA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 19 maggio 2022, che aggiorna l’allegato del decreto 8 gennaio 2021, per quanto riguarda l’aggiornamento della carta di circolazione per alcune modifiche costruttive e funzionali dei veicoli. Tra le modifiche per le quali “l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova” ci sono anche le “installazioni di ruote previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20″.

“È con grande soddisfazione personale e di tutta la CNA, che confermo a tutti i colleghi Gommisti che il ciclo attuativo del Decreto Facilitazioni per il sistema ruota è finalmente concluso, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana!”, così commenta sui social Giorgia Fortuni, Presidente regionale dei Gommisti associati a CNA Veneto.

L’abbiamo sentita al telefono: “Finalmente ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo messo un po’ di tempo, perché il decreto attuativo era atteso già a febbraio, ma alla fine ci siamo riusciti.”

Giorgia Fortuni, contitolare della padovana Moro’s Garage, dello svincolo dall’obbligo di passare per il collaudo in Motorizzazione Civile, per sostituire le ruote delle auto con modelli diversi rispetto alle misure delle case di produzione, purché omologati, ne ha fatto una battaglia personale, a tutela della professione di gommista. E questo nonostante lei e il marito Marco Moro, appassionati di restauri e preparazioni, del cambio ruote e omologazione ne avessero fatto un business per la loro officina.

Cosa cambia con il Decreto appena pubblicato?

La norma, fortemente voluta da CNA, prevede che sia direttamente l’officina autorizzata ad effettuare le pratiche. Una misura che, consentendo ai cittadini di rivolgersi all’officina di fiducia, ridurrà notevolmente i tempi e snellirà le procedure, creando anche nuove opportunità di lavoro per le imprese del settore. A Roma erano molto occupati con il tema delle revisioni, per cui mi sono fatta carico personalmente di questo problema e devo ringraziare moltissimo l’onorevole Roberto Caon, se oggi il decreto attuativo è realtà.

Cosa significa questo decreto per i suoi colleghi e per la figura professionale dei gommista?

Questo decreto rappresenta un importante riconoscimento per la nostra professione, perché, a livello tecnico, adesso abbiamo qualcosa in più da proporre, senza passare per il collaudo. Qualcosa che non è affatto banale. Siamo degli artigiani con un’elevata specializzazione e, se a volte veniamo considerati dei montatori di gomme, grazie a questo decreto è evidente che abbiamo delle competenze in più.

Oltre alla soddisfazione personale c’è però anche il business…

Assolutamente sì: con questo decreto, si apre un mercato di alta specializzazione per il gommista, perché fare questo lavoro prevede competenze tecniche specifiche.

Da un punto di vista pratico, come deve comportarsi il gommista che vuole cogliere questa opportunità?

Adesso alcuni colleghi dovranno innanzitutto mettersi in regola, formarsi e impegnarsi un po’ per imparare le procedure attuative, cosa che, in dettaglio, dovremo capire un po’ tutti, però, una volta chiarito l’aspetto tecnico, questa diventa un’opportunità di business e di professionalizzazione importante. Appena possibile, organizzeremo anche una serata CNA per spiegare ai colleghi come comportarsi.

Questo decreto rappresenta per me e per CNA una grande vittoria, perché è un passo avanti nell’impegno, mio personale, del settore e della confederazione, per far riconoscere le competenze tecniche altamente specializzate della professione del gommista.

I DECRETI

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-24&atto.codiceRedazionale=22A03707&elenco30giorni=false

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 19 maggio 2022

Aggiornamento dell’allegato A, parte 1, del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione. (22A03707)

(GU Serie Generale n.146 del 24-06-2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo

codice della strada» e, in particolare, l’art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l’art. 1, comma 4-bis, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, a modificare l’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell’art. 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, recante «Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;

Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 5 novembre 2021, recante «Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;

Considerato che le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova sono disciplinate nell’allegato A del sopra citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021;

Decreta:

Articolo unico

1. L’allegato «A», parte 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, è sostituito con il seguente:

«Allegato A – parte 1 – (art. 1, comma 2). (Modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova).

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale o destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;

4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:

5.1 Pomello al volante;

5.2 Centralina comandi servizi;

5.3 Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;

5.4 Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);

5.5 Specchio retrovisore grandangolare interno;

5.6 Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

6. Installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20».

Roma, 19 maggio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1822

…………………………………

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/07/13G00059/sg

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:

«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 75 del predetto decreto legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’emanazione di norme specifiche per l’approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione, il cui comma 2, tra l’altro, individua gli elementi del veicolo la cui modifica è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007, recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull’omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009, recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107;

Considerata l’esigenza di regolamentare, ai sensi del citato articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore, singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonché’ le procedure idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in circolazione;

Espletata la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi». Inoltre, si intende per:

a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata ovvero unitamente ad uno o più dei seguenti elementi: pneumatico già omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;

b) «tipo di veicolo»: l’insieme dei veicoli quali definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;

c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni, quali definite dall’allegato II, parte B, punto 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali dell’impianto frenante;

d) «campo d’impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il «sistema ruota» può essere installato.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

– decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

– Si riporta il testo dell’art. 75 del codice della strada: «Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’art. 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’art. 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.».

– Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

– Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160.

– Il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007.

– Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario.

– Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario.

– Il regolamento n. 124 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006. La successiva rettifica è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007.

– Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107.

– La legge 21 giugno 1986, n. 317, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.

– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché’ dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

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