È INSENSATO PAGARE DUE VOLTE PER LA STESSA INFRAZIONE

Come evitare contenziosi che comportano oneri al cittadino, alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della giustizia

di Pier Luigi Ciolli

Moltissimi cittadini, essendo stati intercettati da un autovelox a velocità superiore a quella consentita, oltre a pagare la multaevedersi addebitare punti sulla patente, hanno poi ricevuto un’altra notifica e hanno dovuto pagare centinaia di euro solo perché non avevano segnalato chi era alla guida del veicolo. Sono caduti in errore perché i verbali contengono tanti termini tecnici scritti per giunta in caratteri molto piccoli. In una nazione civile, dove chi è eletto e/o assunto con tanto di stipendio per tutelare gli interessi dei cittadini non dovrebbe utilizzare un errore per far cassa ma deve attivarsi per rendere comprensibili atutti le contravvenzioni che inviano, assicurandosi che vi sia stampato nella prima pagina, in un apposito riquadro su fondo bianco, l’indicazione dell’obbligo ex art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione, il cui testo sia scritto con un carattere di stile diverso rispetto al resto del verbale, in corpo 14, in maiuscolo e in grassetto. SOPRATTUTTO, prima dei facsimili da compilare scrivere, IL PAGAMENTO DI QUESTO VERBALE NON ESCLUDE LA COMPILAZIONE E L’INVIO DI QUANTO SEGUE.

LA NOSTRA AZIONE PER CAMBIARE

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it) è intervenuta spiegando quanto segue.

Com’è noto, la seconda parte del co. 2 dell’art. 126-bis prevede: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’ articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291,00 a € 1.166,00 (…)”.

L’attuale formulazione crea delle criticità in quanto:

  • oggi è possibile escludere la decurtazione dei punti con il pagamento di una somma, vanificando il sistema della patente a punti e in spregio alla sicurezza;
  • il destinatario della notifica, in caso di omessa comunicazione dei dati, soggiace a un’ulteriore sanzione anche quando corrisponde all’effettivo conducente;
  • il giustificato e documentato motivo dell’omessa comunicazione dei dati del conducente è soggetto a interpretazioni che sfociano in contenziosi;
  • se il conducente è diverso dal destinatario della notifica e questi omette di fornire i dati con conseguente sanzione pecuniaria, vi è rischio di azioni di rivalsa.

A fronte dell’attuale previsione accade frequentemente che il destinatario della notifica del verbale che comporta la perdita di punti dalla patente (esempio: verbale per eccesso di velocità) ometta di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente.

L’omissione, spesso, è dovuta alla convinzione che i punti siano decurtati dalla patente del destinatario della notifica salvo comunicazione nel caso che il conducente sia diverso. Ciò non trova riscontro nell’attuale disposto normativo ma sembra esprimere un meccanismo più logico e semplice di quello odierno. È infatti dimostrato che le norme, come i provvedimenti di disciplina della circolazione, anche se comportano sanzioni vengono generalmente comprese e rispettate dagli utenti della strada se improntate a criteri ispirati alla logica e alla razionalità.

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L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it) è altresì intervenuta per evitare che altri cittadini cadessero in errore inviando istanza al Comune di Firenze con la richiesta di modifica grafica dei modelli dei verbali di violazione del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente. Tale richiesta, se accolta, contribuirebbe da subito a limitare le possibilità che il cittadino cada in errore.

Firenze, 6 luglio 2022

Al Comune di Firenze protocollo@pec.comune.fi.it Alla Polizia Municipale di Firenze direz.pol.municipale@pec.comune.fi.it

Oggetto: richiesta di modifica grafica dei modelli dei verbali di violazione

del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

La presente in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,

c.f. 92097020348, con sede a Firenze in via San Niccolò 21 per richiedere un intervento sui modelli dei verbali di violazione del codice della strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

Accade frequentemente che il destinatario della notifica del verbale di violazione al c.d.s. che comporta la perdita di punti dalla patente (es. violazione dell’art. 142 c.d.s. per eccesso di velocità), nonostante la previsione di legge, NON percepisca chiaramente l’obbligo, di cui all’art. 126-bis co. 2 del c.d.s., di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, pena l’irrogazione di un’ulteriore sanzione amministrativa.

Tale deficit di percezione può essere imputabile a vari fattori, tra cui:

    • le condizioni soggettive del destinatario della notifica;
    • il tipo e la dimensione carattere con cui è stampato il verbale;
    • l’assenza di un elemento grafico che identifichi immediatamente il suddetto obbligo;
    • la complessità del verbale sia per la quantità di informazioni sia per il tecnicismo della terminologia.

Le conseguenze sono particolarmente gravose per il destinatario della notifica il quale, oltre al pagamento della somma prevista per la violazione che comporta la perdita di punteggio (esempio: sanzione per l’eccesso di velocità) è poi soggetto al pagamento di un’ulteriore somma da euro 291,00 a euro 1.166,00 oltre spese di procedimento e notificazione del verbale di contestazione dell’art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada.

Tanto premesso, al fine di rafforzare la percezione dell’obbligo di cui all’art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada con indubbi benefici non solo per il cittadino ma anche per la Pubblica Amministrazione, la scrivente chiede al Comune di Firenze di migliorare i modelli dei verbali delle violazioni che comportano la perdita di punti dalla patente, proponendo le seguenti modifiche:

  1. nella prima pagina, inserire un apposito riquadro, su fondo bianco, con indicazione dell’obbligo ex art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione;
  2. nell’indicazione dell’obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare un tipo di carattere diverso rispetto al resto del verbale, utilizzando il corpo 14 del carattere;
  3. nell’indicazione dell’obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare lo stampatello maiuscolo in grassetto.

Fiduciosa che l’accoglimento della presente richiesta contribuisca ad innalzare il livello di trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.

Isabella Cocolo, Presidente

Firmato digitalmente da: COCOLO ISABELLA Data: 06/07/2022 09:38:56

Nel frattempo, i consulenti giuridici dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti stanno preparando l’istanza da inviare al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per modificare l’art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada, stabilendo che il pagamento di una contravvenzione, senza la comunicazione contestuale di chi è era alla guida, deve ritenersi la conferma che chi ha eseguito il pagamento era alla guida del veicolo al quale detrarre i punti sulla patente.

Nel sito www.coordinamentocamperisti.it seguiranno tutti gli aggiornamenti, inserendo i Comuni che hanno modificato i verbali come richiesto e l’istanza inviata al Governo, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e a tutti i parlamentari.

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IL PRIMO VERBALE CHE SI RICEVE

PAG. 1/2

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IL PRIMO VERBALE CHE SI RICEVE

PAG. 2/2

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LA SORPRESA DEL SECONDO VERBALE

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LA TUA AZIONE PER CAMBIARE

Inoltre, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti(www.coordinamentocamperisti.it)è intervenuta, invitando tutti a inviare similare istanza alla loro Polizia Municipale e al Sindaco completando e inviando il testo che segue per contribuire a vivere in una comunità amministrata non contro ma per i cittadini. Abbiamo anche invitato a inviarci le risposte che riceveranno. Per quanto detto, invitiamo tutti a rilanciare questo articolo a quanti hanno in rubrica mail per evitar loro di trovarsi a dover pagare due volte un verbale.

LETTERA DA COMPLETARE E INVIARE AL TUO SINDACO

Al Comune di ………………………………… mail …………………………………………………. PEC ……………………………….. Alla Polizia Municipale di …………………………… mail …………………………………………………. PEC ……………………… All’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: richiesta di modifica grafica dei modelli dei verbali di violazione del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………… invia la presente istanza in qualità di cittadino residente in ……………………………………………………………………………………………………………………… per richiedere un intervento sui modelli dei verbali di violazione del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

Accade frequentemente che il destinatario della notifica del verbale di violazione al Codice della Strada che comporta la perdita di punti dalla patente (esempio: violazione dell’art. 142 Codice della Strada per eccesso di velocità), nonostante la previsione di legge, NON percepisca chiaramente l’obbligo, di cui all’art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, pena l’irrogazione di un’ulteriore sanzione amministrativa.

Tale deficit di percezione può essere imputabile a vari fattori, tra cui:

  • le condizioni soggettive del destinatario della notifica, il quale crede che avendo pagato sia pacifico che fosse alla guida;
  • lo stile e la dimensione del carattere con cui è stampato il verbale;
  • l’assenza di un elemento grafico che identifichi immediatamente il suddetto obbligo;
  • la complessità del verbale, sia per la quantità di informazioni sia per il tecnicismo della terminologia.

Le conseguenze sono particolarmente gravose per il destinatario della notifica il quale, oltre al pagamento della somma prevista per la violazione che comporta la perdita di punteggio (esempio: sanzione per eccesso di velocità) è poi soggetto al pagamento di un’ulteriore somma da euro 291,00 a euro 1.166,00 oltre spese di procedimento e notificazione del verbale di contestazione dell’art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada.

Tanto premesso, al fine di rafforzare la percezione dell’obbligo di cui all’art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada con indubbi benefici non solo per il cittadino ma anche per la Pubblica Amministrazione, la scrivente chiede di migliorare i modelli dei verbali delle violazioni che comportano la perdita di punti dalla patente, proponendo le seguenti modifiche:

a) nella prima pagina, inserire un apposito riquadro, su fondo bianco, con indicazione dell’obbligo ex art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione;

b)nell’indicazione dell’obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare il corpo 14 e uno stile di carattere diverso rispetto al resto del verbale;

  1. nell’indicazione dell’obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare lo stampatello maiuscolo in grassetto.
  2. prima dei facsimili da compilare scrivere, IL PAGAMENTO DI QUESTO VERBALE NON ESCLUDE LA COMPILAZIONE E L’INVIO DI QUANTO SEGUE.

Confidando che l’accoglimento della presente richiesta contribuisca a innalzare il livello di trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, resto in attesa di un cortese riscontro e porgo cordiali saluti.

PER NON PAGARE DUE VOLTE www.incamper.org

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