AUTOVELOX FI-PI-LI

La Cassazione ha condannato la Città Metropolitana di Firenze a pagare

Con ordinanza n. 7708/2022, pubblicata il 9 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Città Metropolitana di Firenze confermando la sentenza di appello che aveva annullato un verbale di violazione del Codice della Strada per superamento del limite di velocità accertato con autovelox sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

La Suprema Corte ha condannato la Città Metropolitana di Firenze a pagare in favore di Pier Luigi Ciolli, assistito vittoriosamente dall’Avv. Marcello Viganò e dall’Avv. Lorenzo Spallina, le spese processuali pari a circa €2.000,00 nonché a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

In particolare, la Cassazione dichiarava:

  1. inammissibile il primo motivo di ricorso dell’ente che contestava al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che la strada ove era apposto l’autovelox fosse priva di banchine;
  2. inammissibile il secondo motivo di ricorso dell’ente che contestava al Tribunale di aver posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, non avendo nessuna di esse dimostrato o contestato la presenza di banchine;
  3. inammissibile il terzo motivo di ricorso con cui l’ente contestava al Tribunale di aver accolto un’eccezione non sollevata dalla parte che si era lamentata solo dell’impossibilità di classificare la strada come extraurbana di tipo C e non dell’inesistenza della banchina.

La Suprema Corte ha evidenziato che il ricorso non si è confrontato con la ratio della decisione del Tribunale, travisandone il contenuto e ha sottolineato la non configurabilità delle violazioni dedotte dall’ente (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c.).

Una pronuncia che dovrebbe indurre la Città Metropolitana di Firenze a rivedere la regolamentazione della circolazione sulla FI-PI-LI anche per evitare ulteriori condanne alle spese processuali, altrimenti evitabili, con aggravio di oneri, per la stessa Pubblica Amministrazione che li scarica sui cittadini nonché per la macchina della Giustizia.

 

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