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4 gennaio 2022  a cura di Giorgio Armato
L’AIFA e Ministero dell’Interno confermano: obbligo di prescrizione per i “vaccini”

La vicenda Cosap-Aifa, relativa alle prescrizioni ritenute necessarie per i vaccini, si sviluppa ulteriormente in seguito al coinvolgimento del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale di Sanità.
Il ministero emana una circolare facente a sua volta riferimento a una nota Aifa del 17/12/21, e condividendone evidentemente l’impostazione.
L’Avvocato Holzeisen, come abbiamo già discusso (vedi in calce), ribadisce (col suo ulteriore commento del 03/01/2022) la contraddizione in termini presente nelle controdeduzioni dell’Aifa.
L’agenzia per il farmaco continua a non spiegare per quale motivo la richiesta di ostensione inviata dai cittadini sarebbe infondata in termini sia scientifici che giuridici.
Paradossalmente, è la stessa Aifa a confermare non solo che la prescrizione medica è prevista ma anche che trattasi di un tipo esigente prescrizione – cosiddetta ‘ripetibile limitativa’ (RRL, ricetta ripetibile limitativa) – che può essere rilasciata solo da centri ospedalieri o da medici specialisti.
Quest’ultima condizione viene supportata dall’Avv. Holzeisen con puntuali riferimenti allo stesso sito web di Aifa nel quale è presente la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura e della sicurezza d’uso.
Ma ancor più decisivo è il fatto che «la previsione della necessaria prescrizione medica, ai fini della legittimità dell’inoculazione di tali sostanze, non l’ha determinata autonomamente l’AIFA, ma è stata imposta a monte dalla Commissione Europea».

Secondo i chiari regolamenti (che la Holzeisen cita dettagliatamente e con precisione) della CE, dunque, l’autorizzazione di immissione sul mercato dei vaccini-Covid-19 è da considerare non concessa qualora non vi sia «il rigoroso rispetto della necessità di una prescrizione medica».

I cittadini italiani hanno diritto alla valutazione del loro caso singolo.

Pertanto, i cittadini italiani hanno pieno diritto alla valutazione del loro caso singolo, con tanto di prescrizione medica effettuata da un medico specialista (e non da un qualunque medico si trovi ad operare nella veste di medico vaccinatore!) o da una struttura ospedaliera idonea (e non da un hub o centro di vaccinazione approntato nei più disparati contesti!).

Ulteriore elemento di importante considerazione è, a parere dell’Avv. Holzeisen, l’art. 13 del Codice Deontologico del Medico che connota la prescrizione come «diretta, specifica, esclusiva e non derogabile competenza del medico» che impegna la sua autonomia e responsabilità.

Anche l’esame di tale art. 13 è condotto in modo estremamente analitico e preciso, così come il vaglio di tutte le fonti e documenti che dimostrano come le sostanze somministrate non possano essere considerate “sicure”, a partire dai numeri ufficiali forniti da Eudravigilance sugli eventi avversi e sulle morti correlate alle vaccinazioni.

27 dicembre 2021                    a cura di Giorgio Armato

Obbligo di prescrizione medica per i “vaccini”, l’AIFA conferma

Con la nota nr. 0147737 del 17:12:2021 l’Aifa lamentava presso il Ministero dell’Interno la ricezione di numerose mail «da parte di personale appartenente alla Polizia di Stato aventi ad oggetto la richiesta di ostensione della prescrizione medica finalizzata alla sottoposizione al trattamento vaccinale».

Queste mail furono sollecitate dal Cosap (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia) e miravano sia ad ottenere chiarimenti su numerosi dubbi relativi alla vaccinazione, sia a richiedere ostensione di documentazione in merito.

C’è una parte grottesca e una parte seria in questa nota: la parte grottesca è la lamentela espressa dall’Aifa rispetto all’«intasamento» della propria casella di posta (sic!); quella seria è la questione della prescrizione medica relativa ai vaccini.

Cerchiamo di spiegarla.

La prescrizione medica dei vaccini
L’Avvocato Renate Holzeisen ha motivato la necessità di produrre prescrizione medica per la somministrazione delle sostanze dei quattro vaccini finora utilizzati. È sempre stata molto chiara su questo: «il medico vaccinatore non può dar avvio all’inoculazione se non c’è una prescrizione medica». (qui in una intervista spiega nel dettaglio la questione – dal minuto 22.55).

La posizione di AIFA
Aifa sostiene nella sua nota che tale esigenza non è fondata «né dal punto di vista regolatorio né dal punto di vista scientifico».

Perché sostiene questo? Perché a suo parere i vaccini sono già soggetti a prescrizione: «i vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento dell’epidemia da Covid 19 sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL)».

‘Prescrizione medica limitativa’ (RRL) è una dicitura tecnica che la stessa Aifa ci spiega: si tratta di «medicinali “la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti” […] medicinali “da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni”».

La risposta di Cosap

L’avvocato Renate Holzeisen però, commentando (cfr. lettera di commento) questa nota Aifa, ha ribattuto che in realtà «dal 27 dicembre 2020 è in atto una procedura per la campagna vaccinale che è giusto il contrario di quanto la necessità di una prescrizione medica RRL, invece, impone». Questo per dei semplici fatti, manifesti a tutti.

Anzitutto i vaccini non li inoculano ‘medici specialisti’, potendo qualunque medico venir designato come vaccinatore; inoltre «la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata»; sappiamo poi che i cittadini vengono vaccinati a prescindere dal loro status anticorpale, «esponendoli anche al rischio dell’antibody dependent enhancement (ADE), causa di morte accertata dalla CTU della Procura della Repubblica almeno nel caso di un militare italiano» ; un altro punto estremamente importante è che il medico vaccinatore specialista dovrebbe dichiarare alla persona che si presenta che le quattro sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia; non meno grave è che i vaccini «mai potrebbero essere inoculati in contesti sforniti delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze di questo genere. Invece nei mesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: inoculazioni persino in spiaggia, in discoteca, in autobus ecc. E ora anche l’inoculazione nelle farmacie certo non corrisponde all’ambiente in cui vanno somministrate sostanze di questo genere».

Concludendo

Renate Holzeisen ha risposto a questa nota Aifa dimostrando come proprio la ‘prescrizione limitativa’ (RRL), rispetto alla quale l’Associazione proclamava la conformità delle procedure, viene disattesa praticamente in tutti i suoi punti fondamentali; così come vengono sistematicamente disattesi dai medici vaccinatori molti di quei doveri elencati all’art. 13 del Codice Etico Medico.

Di qualche giorno fa la notizia di un nuovo „vaccino“-Covid-19, quello della Novovax, al di là degli aspetti di marketing e scientifici nel merito dei quali avranno modo di intervenire i tecnici, va rilevato che sul fronte delle autorizzazioni anche in questo caso si parla di un prodotto autorizzato in via condizionata per l‘immissione sul mercato.

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