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(GU
n.4 del 7-1-2022)

Vigente al:
8-1-2022

DECRETO-LEGGE 7
gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022)

Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,

nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore.

(22G00002)

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo
e terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della
Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per
ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e
ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in
materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali»;

Viste le delibere del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del
13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui
è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

Vista la dichiarazione
dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della
situazione epidemiologica;

Considerato che l’attuale contesto
di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e
urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria
necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento
alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione
e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione
del virus, estendendo, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni
e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e
dell’istruzione superiore.

Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA IL
SEGUENTE DECRETO-LEGGE

Art. 1

Estensione dell’obbligo vaccinale
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2

      1. Al decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo
l’articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 4-quater (Estensione
dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2
agli ultracinquantenni).

– 1. Dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per
la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si
applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti
nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini  stranieri di cui agli articoli
34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286, che abbiano compiuto
il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4,
4-bis e 4-ter.

      2. L’obbligo di cui al
comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione
a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina
generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da
SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data
utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

      3. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età
in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo
il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

      Art. 4-quinquies (Estensione
dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro).

      1. A decorrere dal 15
febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies,
commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica
l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro
nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti  a
esibire  una  delle  certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di
guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del
decreto-legge n. 52 del 2021.

      2. I datori di lavoro
pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i
datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del
2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività
giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti
sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che
svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le
modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

      3. Il possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti
sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono
la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è
effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

      4. I lavoratori di cui ai
commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento
dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro, fino alla  presentazione della predetta certificazione, e comunque non
oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo
periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo
9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.

      5. È vietato l’accesso dei
lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di
cui al predetto comma 1.

      6. La violazione delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi
1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto
e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è
stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme
le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

      7. Per il periodo in cui la
vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di
cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione
della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2.

      8. Resta fermo quanto
disposto dall’articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del
2021.

      9. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 4-sexies (Sanzioni
pecuniarie).

      1. In caso di inosservanza dell’obbligo
vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio
2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal
1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo
vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con
circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal
1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo
vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19
previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

      2. La sanzione di cui al
comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di
cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

      3. L’irrogazione della
sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal
Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle  entrate-Riscossione, che
vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo
i dati resi disponibili dal Sistema Tessera
Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati

per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni  comunicate
dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti
che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente
comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni
su base individuale inerenti alle somministrazioni,
acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini
ai sensi dell’articolo 3, comma
5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti
acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 9-bis, comma  3, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

      4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio

e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione,
per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale
certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale,
ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine,
gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta
presentazione di tale comunicazione.

      5. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio
trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4,
previo eventuale contraddittorio con l’interessato,
un’attestazione relativa
alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui
al comma 4.

      6. L’Agenzia delle
entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non
confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di
adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella
legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell’articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro
centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

      7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di cui
al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello
Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente
legittimata.

      8. Le entrate derivanti dal
comma 1 sono periodicamente versate a cura dell’Agenzia delle entrate Riscossione
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla
contabilità speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.».

Art. 2

Estensione
dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale

e coreutica e
degli istituti tecnici superiori

1. All’articolo 4-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione
da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti
tecnici superiori.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le
parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;

2) al secondo periodo, dopo le
parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;

c) al comma 3, le parole «il
termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «il 15 giugno 2022»;

d) nella rubrica, le parole «e
degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «,degli istituti penitenziari,
delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Art. 3

Estensione
dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:

«1-bis. Fino al
31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti
servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi
postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli
necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della
persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, adottato
su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione,
entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con
i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.

1-ter. Le disposizioni di cui
al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano
dal 20 gennaio 2022
. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022

o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla
medesima lettera, se diversa.
Le
verifiche che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma
1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate
dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.
»;

2) al comma 3, le parole «comma
1»  sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

b) all’articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e
ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «,nonché ai difensori, ai
consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni
della giustizia»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle
parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis.

L’assenza del difensore
conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde
COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo
impedimento.»;

c) all’articolo 9-septies, il comma
7 è sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il
lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro
per il lavoratore sospeso.».

2. All’articolo 6 del decreto-legge
6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di
San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022,
ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 229.».

Art. 4

Gestione dei
casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2

nel sistema
educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei contatti stretti
con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie
nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando
l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività
nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo
gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci
giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all’articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un caso di positività
nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico
rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività
e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi
di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a
distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di
primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di
istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con
un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza
,
con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività
nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza,
con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati
o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata
per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di
positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a
distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 5

Misure urgenti
per il tracciamento dei contagi da COVID-19

nella popolazione
scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al
28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento
dei contagi
da COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette
alla autosorveglianza
di cui all’articolo 4, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi

per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d),

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui
all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture
sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro
per l’anno  2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi
incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all’articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  aprile  2020,  n.  27, ai sensi dell’art. 34, comma 9-quater, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le
farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall’applicazione
del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle
risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base
dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità
previste dai protocolli d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio  2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli
effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 6

Entrata in
vigore

1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente  del
Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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