23 febbraio 2023

La legge impositiva di un trattamento sanitario – ricorda la Consulta – risulta compatibile con l’art. 32 Cost. solo se, in primo luogo, tale trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.
di Pier Luigi Ciolli

Il fatto che a un susseguirsi di richieste, come avvenuto nel mio caso, di non ricevere alcuna risposta dalle autorità competenti per ricevere risposte sul tipo del farmaco somministrato e sugli effetti positivi e negativi conseguenti, evidenzia che non vi era ed è alcuna certezza che tale trattamento era ed è diretto a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato per legge come il sottoscritto ultra settantenne che ha superato ben due contagi da Covid19, essendo stato in ambedue i casi asintomatico e scoperti solo perché mi ero sottoposto a test per ottenere il Green Pass e accedere ad alcuni pubblici uffici.
Estratto da Per i militari l’obbligo vaccinale è incostituzionale (studiocataldi.it)
Per i militari l’obbligo vaccinale è incostituzionale
Law In Action – di P. Storani | 20 feb 2023
Dopo la sentenza n. 25 depositata oggi, 20 febbraio 2023, Pres. Sciarra, Red. Zanon, il legislatore dovrà essere preciso quando impone l’obbligo di profilassi
Dopo la triade di sentenze sotto la presidenza di Silvana Sciarra n. 14 (Red. Filippo Patroni Griffi), n. 15 (Red. Stefano Petitti) e n. 16 (Red. Augusto A. Barbera) pubblicate in Gazzetta Ufficiale appena il 15 febbraio 2023, v’è quasi da sobbalzare sulla sedia alla lettura della pronuncia freschissima d’inchiostro n. 25 depositata oggi, 20 febbraio 2023 dopo la camera di consiglio dell’11 gennaio scorso. Vediamo il perché.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis del Codice dell’ordinamento militare sull’obbligo vaccinale.
Sempre nel perimetro imposto dall’art. 32 Cost. nella fattispecie odierna siamo al cospetto di un’ipotesi di reato di disobbedienza continuata aggravata a mente degli articoli 81, 1° co., c.p., 47, n. 2, e 173 c.p.mil. pace dal momento che la sottrazione all’obbligo vaccinale avrebbe reso non impiegabile un tenente colonnello dell’Aeronautica Militare per la missione nel teatro operativo.
La Consulta risponde alla sollecitazione di cui all’accurata ordinanza del 3 febbraio 2022 del GUP presso il Tribunale Militare di Napoli in una vicenda riguardante l’obbligo di inoculo per i militari in relazione all’art. 206-bis del Codice dell’Ordinamento Militare, nella parte in cui facoltizza la medicina militare ad imporre “profilassi vaccinali” non preventivamente individuate in via legislativa, ma rimesse alla disciplina di fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.
Questa volta l’epilogo, almeno prima facie, è diametralmente opposto alla terna di decisioni discussa nella movimentata pubblica udienza del 30 novembre 2022: stando alla motivazione, frutto della penna del Relatore Nicolò Zanon, Presidente la medesima Silvana Sciarra, è incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative ove non vengano indicate le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale.
Risorge dalle sue stesse ceneri il principio dell’habeas corpus stabilito per la prima volta in forma scritta e solenne nella Magna Charta Libertatum nel 1215?
Fatto sta che la sentenza pone in risalto che è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale riferito alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva.
Ricordiamo che con la sentenza n. 14/2023 la Consulta ha stabilito che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi per la salute del singolo non renderebbe di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo.
Talché, sarebbe lecito assoggettare i cittadini a trattamenti sanitari al fine di tutelare la salute collettiva pur a fronte del rischio di esporli a “conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile”, con ciò rievocando il precedente costituito dalla sentenza n. 118 del 1996.

Ora, per approfondire la disamina del nuovo pronunciamento, l’ordine impartito al tenente colonnello dell’Aeronautica Militare di presentarsi per le somministrazioni vaccinali è correlato a una miriade di atti che richiamano l’art. 206-bis dell’Ordinamento Militare.
La questione posta dal GUP militare di Napoli è di solare significatività: dalla declaratoria d’incostituzionalità di tale previsione di legge discenderebbe il difetto del presupposto normativo per l’emissione dell’ordine in questione con ovvie ricadute sulla sussistenza dell’elemento materiale e soggettivo del contestato reato di disobbedienza.
Il conferimento ad un organo amministrativo del potere di dichiarare indispensabili e, dunque, obbligatorie, le specifiche profilassi vaccinali si porrebbe in contrasto con la riserva di legge statuale e rinforzata contemplata dall’art. 32, 2° co., Cost.
Tale contrasto non sarebbe superabile neppure dall’approvazione dell’art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modifiche nella Legge 21 gennaio 2022, n. 3.
Tale legge al comma primo, ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Il coordinamento tra le normative (“complessa potrebbe risultare la ricomposizione del rapporto tra le due discipline”) condiziona il versante sanzionatorio e il giudice a quo esclude di poter procedere alla lettura costituzionalmente orientata della disposizione su cui verte la censura, vale a dire l’art. 206-bis dell’Ordinamento Militare, che comporta conseguenze disciplinari e penali a carico dell’ufficiale d’aviazione.
Il rifiuto a presentarsi presso il quartier generale del Comando della Regione aerea di Bari Palese nella fattispecie non era sorretto da ragioni sanitarie. Si trattava di una libera scelta.
Il giudice remittente osservava anche che, in spregio al carattere rinforzato della riserva di legge, che richiede il “rispetto della persona umana“, si consentirebbe in tal modo l’imposizione di profilassi con sieri non ancora approvati in via definitiva dai competenti organi, ovvero l’AIFA e l’EMA in quanto vaccini in fase ancora sperimentale o provvisti di sola autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.

Un’ulteriore aporia era rappresentata dalla richiesta rivolta al militare di sottoscrivere un consenso informativo alla vaccinazione, non trattandosi in realtà di espressione di consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.
L’Avvocatura Generale ha formulato eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, assumendo che il giudice a quo non debba in concreto fare applicazione della norma censurata, ma l’eccezione veniva rigettata.
La questione viene, dunque, reputata fondata.
La legge impositiva di un trattamento sanitario – ricorda la Consulta – risulta compatibile con l’art. 32 Cost. solo se, in primo luogo, tale trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.

In secondo luogo, se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sul suo stato di salute, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili.
Da ultimo, in caso di danno ulteriore (“malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica”), che sia garantita un’equa indennità in favore del danneggiato.
La Consulta con la pronuncia in commento evidenzia che l’art. 32, 2° co., Cost. non fa ricadere sul legislatore l’obbligo di introdurre una disciplina in tutto compiuta: per alcuni profili è consentito l’intervento di ulteriori atti normativi in chiave integrativa.
Ovviamente il carattere relativo di una riserva di legge non relega la legge sullo sfondo!
La prescrizione normativa non può ridursi a norma in bianco!
E’ certo, di conseguenza, che la determinazione del trattamento non è scelta delegabile a fonti sub-legislative.
Altrimenti il trattamento sanitario imposto è indeterminato ed è vanificata l’accuratezza con cui l’Assemblea Costituente intese abbigliare la riserva di legge di cui all’art. 32 Cost.

In sintesi, secondo la Corte Costituzionale la sanità militare si è sottratta al compito essenziale di fornire determinatezza all’obbligo vaccinale che ha creduto di fatto di introdurre, omettendo di individuare almeno l’elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori sulla scorta delle condizioni d’impiego del personale.
Sino a quando il legislatore non avrà apportato determinatezza al trattamento sanitario che intende imporre il primo comma dell’art. 206-bis del Codice dell’Ordinamento Militare non potrà fondare un obbligo vaccinale per il militare.
Sono tematiche apertissime (su alcuni punti le idee sono ancora poche e confuse) che riserveranno ulteriori sorprese e approfondimenti sempre nel tentativo di conseguire il punto d’equilibrio tra salute collettiva e scelta individuale.

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